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Giustizia e scandali · Inghilterra

La parola che il tribunale respinse

Jane e George Dingler: la vittima, il testimone assente e la difesa

Jane Dingler era sopravvissuta abbastanza a lungo per parlare. Eppure, fu proprio la sua parola a essere esclusa dal processo a carico del marito. Aveva riferito a un magistrato le violenze appena subite; spirò dopo dodici giorni di degenza in ospedale. Quando l’accusa tentò di far valere quel racconto, la difesa si oppose, e il tribunale le diede ragione.

È una vicenda che oppone resistenza ai moti più immediati del sentimento. Si vorrebbe che la vittima, avendo potuto denunciare ciò che le era accaduto, fosse finalmente ascoltata. Si vorrebbe parimenti che l’imputato non potesse essere condannato sulla scorta di dichiarazioni che non aveva mai avuto modo di contestare. All’Old Bailey, nel 1791, queste due istanze si scontrarono dinanzi a un uomo che aveva percosso e accoltellato la moglie e che doveva ora rispondere della sua morte.

Il racconto del marito

George e Jane si erano separati, poi riconciliati. Stando alle dichiarazioni del marito esaminate dalla storica K. J. Kesselring, l’uomo nutriva sospetti d’infedeltà e asseriva di poter far confermare dal figlio talune accuse contro di lei. Non assumeremo tali accuse come una fedele descrizione della condotta di Jane: esse ci ragguagliano anzitutto su ciò che George intendeva far credere a quanti avrebbero dovuto giudicare le sue azioni.

Le aveva inferto diversi fendenti. Essendosi la prima lama spezzata contro le vesti della donna, ne avrebbe impugnata un’altra. Questo dettaglio, documentato negli atti processuali, impedisce di ridurre la violenza a un moto d’ira indistinto, a un gesto privo di durata. Vi fu un’interruzione, poi una ripresa. Jane fu trasportata all’ospedale.

Dodici giorni separarono le ferite dalla morte. Non sappiamo quali visite ella ricevette, né quali speranze riponesse nelle cure. Una cronaca non ha bisogno d’inventarle un’ultima confidenza per restituire a quel lasso di tempo tutto il suo peso. Dodici giorni sono ancora vita presente, ore in cui il corpo combatte, in cui è lecito sperare che il risveglio successivo muti il corso degli eventi. Il fascicolo processuale, dal canto suo, avrebbe dovuto stabilire con quale animo ella avesse parlato.

Il magistrato al capezzale

La sua deposizione era stata raccolta sotto giuramento all’indomani dell’aggressione. Per il funzionario che verbalizzava i fatti, l’urgenza era comprensibile: una ferita grave poteva spirare da un momento all’altro, occorreva preservarne la memoria. Lo scritto consentiva di fissare ciò che una persona debilitata non sarebbe forse più stata in grado di ribadire dinanzi a una giuria.

George, tuttavia, non presenziava a quel colloquio. Non aveva potuto contraddire le asserzioni, esigere chiarimenti, formulare domande per il tramite del giudice. L’atto conservava una voce; non conservava il cimento a cui quella voce sarebbe stata sottoposta in un esame incrociato. L’intero nodo del processo risiedeva, per una parte dei presenti, in questo iato: custodire una testimonianza è cosa diversa dal potersene servire per pronunciare una condanna.

È agevole trovare insopportabile una simile distinzione se ci si limita a guardare l’uomo che ne beneficia. Meno agevole è revocarla per lui senza revocarla, al contempo, per chiunque altro. Una norma preposta alla tutela dell’imputato non sceglie i propri destinatari in base alla simpatia che suscitano; altrimenti, diverrebbe un mero privilegio concesso ai volti che sentiamo più vicini.

Ciò che un morente deve sapere

La dichiarazione di chi fosse intimamente persuaso dell’imminenza della propria fine poteva, a determinate condizioni, essere acquisita agli atti pur nell’impossibilità del contraddittorio. Questa risalente eccezione poggiava segnatamente sull’idea che colui che si sa prossimo a rendere conto della propria esistenza rifugga dal congedarsene con una menzogna. Non bastava, dunque, che il testimone fosse defunto al momento del dibattimento: occorreva vagliare ciò in cui egli credeva nell’istante in cui parlava.

Nel caso Dingler, l’accusa non riuscì a far rientrare la deposizione in tale fattispecie. Jane aveva riportato ferite letali, ma il verbale non permetteva di considerare le sue parole come quelle di chi si sapesse al termine dei suoi giorni. La morte sopraggiunta in seguito non poteva conferirle a posteriori tale consapevolezza.

La pubblica accusa sostenne che lo scritto rappresentava la miglior prova disponibile in una simile causa. L’argomento possedeva l’evidenza del buonsenso: cosa si poteva offrire di più aderente alla verità della vittima se non le sue stesse parole? La difesa replicava sollevando un altro interrogativo: a quali condizioni quelle parole erano state ottenute? Il tribunale negò la lettura dell’atto a titolo di prova. Jane non veniva tacciata di menzogna: la sua deposizione era semplicemente dichiarata inammissibile. Per quanti avevano sperato di farla risuonare, la distinzione dovette apparire amara da accogliere; eppure, restava essenziale.

Difendere non significa assolvere

William Garrow proseguì nella difesa di George. Kesselring rileva come il celebre avvocato non tentò di trasformare la presunta infedeltà in una scriminante giuridica. Egli eccepì anzitutto vizi nella formulazione del capo d’imputazione, cercando poi di ottenere una derubricazione del delitto in un’ipotesi meno grave. I suoi sforzi non sortirono l’effetto sperato: George fu condannato per omicidio volontario alla pena della forca, con l’ulteriore statuizione del rilascio della salma agli anatomisti.

Il documento scartato non aveva dunque trascinato con sé l’intero impianto accusatorio. Questo particolare muta il senso dell’intera vicenda. Si potrebbe imbastire la narrazione d’un colpevole salvato da un cavillo, o d’un avvocato eroico che sgomina i pregiudizi d’un’aula. Ma la realtà si rifiuta di farsi imbrigliare in schemi così comodi. La difesa colse un punto di diritto fondamentale, eppure perse la causa. Il tribunale ribadì un limite invalicabile in materia di prova, pur comminando la pena capitale.

Non occorre nutrire alcuna indulgenza verso l’imputato per riconoscere il valore del principio difeso dall’eccezione. Né occorre esaltare tale eccezione fino a dimenticare la donna il cui nome giunge a noi soltanto attraverso le sue ferite. Tra queste due fedeltà, al lettore compete uno spazio angusto: quello in cui le buone intenzioni non dispensano mai dal vagliare la natura dei mezzi.

La seconda vita di un processo

A oltre due secoli di distanza, la sentenza della Corte Suprema statunitense Giles v. California ha riesumato questo vecchio processo per esaminare la genealogia storica delle testimonianze non sottoponibili a contraddittorio. George e Jane riaffioravano così in un testo giurisprudenziale lontanissimo dalla loro modesta stanza e da quella corsia d’ospedale. La loro vicenda serviva a sostanziare le garanzie procedurali di altri imputati, in un altro continente.

Una regola può così sopravvivere agli esseri umani che ne provocarono l’insorgere. Non si tratta d’un risarcimento. Jane non trae alcun beneficio dai dibattiti venturi; George non comparirà una seconda volta davanti ai suoi giudici. Eppure, la loro storia cessa d’essere soltanto il resoconto d’una violenza domestica e del suo castigo: essa continua a interrogarci sul modo in cui presumiamo di conoscere il vero.

La vittima aveva parlato. Il tribunale aveva stabilito che cosa gli fosse lecito ascoltare. È nella distanza che separa questi due atti, e non in un qualche artificio romanzesco escogitato per impreziosire l’epilogo, che risiede la persistente inquietudine di questo processo.

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Il quadro storico e la nostra parte di ricostruzione

Il dibattito sulla deposizione di Jane è ricostruito a partire dal dettagliato richiamo del precedente King v. Dingler contenuto nella pronuncia Giles v. California del 2008. I passi analizzati da K. J. Kesselring (pp. 21–22 del manoscritto consultabile online) chiariscono le argomentazioni difensive e l'esito della condanna. La nostra cronaca si arresta alla pronuncia della sentenza e alla sua posterità giurisprudenziale, senza indugiare nella ricostruzione dell’esecuzione capitale. Le considerazioni e i raccordi critici appartengono all’autore della cronaca.

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