Nel settembre del 1836, George Edward Peacock comparve dinanzi alla Corte penale centrale di Londra con l’imputazione di falso in una procura speciale. L’atto doveva servire a smobilizzare i titoli conferiti nella convenzione dotale stipulata in occasione del matrimonio di suo fratello, il reverendo Peacock, con Selina Willmar. A quanto compendia la relazione di Pelham, il trust era stato affidato al reverendo W. A. Fountain, a W. Watkins e allo stesso George Edward Peacock, a vantaggio esclusivo della sposa. La notizia raccolta da Camden Pelham, edita nel 1891, quantifica la rendita pubblica britannica in 7.814 sterline. Peacock aveva appena trent’anni; esercitava quale procuratore legale a Chancery Lane ed apparteneva, secondo la cronaca, a una famiglia di specchiata reputazione dello Yorkshire. Al dibattimento, diversi testimoni deposero sulla sua condotta antecedente e sulla sua rettitudine d’ufficio.
Il 7 dicembre 1835 i titoli erano stati venduti per il ministero di un agente di cambio, tale Clark. La procura esibita recava le sottoscrizioni di tutti e tre i fiduciari. Ma gli atti ricostruiti da Pelham attestano che le firme di Watkins e Fountain erano apocrife. I soggetti indicati quali testimoni dell’atto semplicemente non esistevano. Non si era trattato, dunque, d’un mero disbrigo irregolare di titoli da parte del legittimo depositario: una pergamena posticcia faceva parlare due uomini assenti, attribuendo a Peacock la facoltà di operare come se i suoi colleghi avessero acconsentito. Il testo d’epoca non precisa la data dell’avvenuta scoperta del falso né segue la traccia del denaro liquidato; concentra le prove compendiate sull’atto di cessione e sulla confessione resa, mentre Peacock impernia la propria difesa sull’intenzione, mai dismessa, di reintegrare i fondi.
Il processo si aprì mercoledì 21 settembre 1836. Esaurita l’istruttoria dell’accusa, Peacock chiese la parola e lesse una memoria indirizzata al magistrato e ai giurati. Non respinse l’addebito. Stando a Pelham, chiarì di essersi dichiarato colpevole sin dal primo istante proprio per risparmiare ai suoi congiunti il pubblico scandalo dell’udienza. Asserì nondimeno d’aver ceduto al bisogno e non a una naturale inclinazione al delitto, protestando di aver sempre confidato di valersi di quel denaro solo provvisoriamente. A suffragio di tale intenzione, fece notare come non si fosse dato alla fuga, ma fosse rimasto al proprio posto di lavoro nei giorni precedenti e seguenti alla scoperta del misfatto. Aggiunse che il fratello era a conoscenza del fermo proposito di ricollocare i titoli. Si trattava però di argomenti desunti unicamente dalle sue dichiarazioni, non suffragati da alcuna contabile di rimborso annotata da Pelham.
Egli ripercorse la catena di rovesci che lo aveva precipitato nell’abisso. Abilitato procuratore nel 1830, aveva aperto studio a Londra sotto auspici che definiva lusinghieri. Aveva poi perduto 1.500 sterline e dovuto sborsarne altre 600 per aver prestato fideiussione a un amico. Per far fronte agli impegni sottoscritti, era ricorso a tratte bancarie; incapace di onorarle alla scadenza, si era di nuovo indebitato. Nell’anno antecedente al giudizio, a suo dire, debiti e ammanchi toccavano ormai le 5.000 sterline. Sosteneva che la maggior parte delle somme ottenute a prestito era servita a mantenere la famiglia e a preservare il credito del suo studio legale. Con il sopraggiungere dei titoli esecutivi, un debito contratto per estinguerne un altro non faceva che accrescere l’esposizione complessiva. Una narrazione, la sua, che evocava una concatenazione inesorabile di fallimenti più che un disegno criminoso architettato a freddo; pur sempre, tuttavia, la tesi di parte d’un uomo reo confesso di un falso documentale volto a realizzare un’alienazione materiale.
Spiegazioni che scaturivano dalla bocca stessa del prevenuto. Peacock sostenne d’aver concepito l’idea di impiegare temporaneamente il patrimonio del fratello per ripianare le proprie perdite, cullando la speranza di rimettere i titoli a posto prima che la manovra cagionasse un danno alla Banca d’Inghilterra. Sosteneva di aver creduto che il fratello sarebbe stato appagato qualora gli si fosse dimostrata la certezza del ristoro. Ma le sue speculazioni naufragarono; all’atto dell’arresto affermò di trovarsi privo di risorse. Ringraziò perfino la Banca d’Inghilterra per avergli accordato il tempo di preparare la difesa, ribadendo di non aver mai voluto frodare l’istituto d’emissione. In tale visione, opponeva l’uso provvisorio di un bene di famiglia alla vera e propria truffa ai danni della banca. Quei titoli, tuttavia, appartenevano al vincolo dotale sancito per la cognata: sottigliezza dialettica che non poteva surrogare il consenso mancante degli altri fiduciari, falsamente attestato dalla procura. Una prospettiva utile a cogliere la logica della sua apologia, ma inetta a provare che un risarcimento fosse mai stato realmente praticabile o accettabile.
Peacock non pretese affatto che la transitorietà del proposito costituisse un’esimente legale. Ammise che le proprie traversie non giustificavano l’atto e manifestò il suo ravvedimento. Non affermava che il dissesto finanziario rendesse lecita l’apposizione dei nomi di Watkins e Fountain; implorava semmai che si giudicasse con altro metro l’animo di colui che li aveva vergati. Invitò quindi il collegio a soppesare gli effetti di una condanna a morte sulla moglie e sul figlio, sugli anziani genitori e sugli amici. Pelham annota che l’imputato s’interruppe, sopraffatto dalla commozione, prima di riprendere la sua supplica. Rievocò la compagna, il piccolo, i genitori cadenti e la cerchia di coloro che avrebbero dovuto farsi carico dell’infamia del patibolo. L’arringa scritta si chiuse con l’esortazione alla giuria a deliberare con quella medesima misericordia che ciascuno spererebbe d’invocare per sé. Questo quadro proviene pur sempre dalla cronaca a posteriori, né va scambiato per una fedele registrazione stenografica delle parole pronunciate.
Vennero quindi sentiti testimoni di ottima reputazione: ecclesiastici, avvocati, commercianti e notabili confermarono l’onestà professionale di Peacock e l’irreprensibilità della sua vita pregressa. Attestazioni d’onorabilità che non potevano cancellare le firme contraffatte né la consumata dispersione dei capitali.
I giurati rimasero in camera di consiglio appena dieci minuti. Rientrarono con un verdetto di colpevolezza, accompagnato da una raccomandazione unanime alla clemenza, motivata dalla specchiata condotta serbata da Peacock fino ad allora. L’istanza di pietà non scalfiva l’accertamento del delitto; riguardava unicamente l’irrogazione della pena. La relazione di Pelham non dà conto di alcun accoglimento, da parte dei giurati, della tesi del prestito momentaneo o delle angustie finanziarie quali cause di giustificazione. Lunedì 26 settembre, cinque giorni dopo l’inizio del processo, al condannato fu letta la sentenza capitale. La vicenda, tuttavia, non sfociò nel patibolo: vagliate le circostanze del caso, la sanzione venne commutata nella deportazione oltreoceano. La fonte d’epoca tace la data di tale provvedimento sovrano, così come omette di precisare la durata e la destinazione dell’esilio forzato.
La memoria storica di Pelham tiene avvinte due verità che l’apologia di Peacock mirava a disgiungere. L’uomo di legge aveva confessato la falsificazione adoperata per alienare i fondi consolidati; argomentava tuttavia che intendeva rifondere il maltolto e che la Banca non ne avrebbe patito scapito. I giurati ne sancirono la colpevolezza materiale, invocando nondimeno la grazia in virtù dei suoi precedenti. La commutazione intervenne sulla pena, non sulla sostanza del verdetto. Risulta impossibile, sulla scorta della sola cronaca del 1891, stabilire quali carte la Corona abbia esaminato all’esito del processo o quale calcolo politico e giuridico abbia determinato il provvedimento di grazia parziale.
La vicenda pone così a nudo il credito professionale come un capitale immateriale che Peacock si illuse di preservare ipotecando una sostanza patrimoniale che non gli apparteneva in via esclusiva. La moglie del fratello, titolare designata del trust matrimoniale, resta figura muta nella narrazione; il fratello riaffiora solo nelle parole difensive del reo, il quale asseriva che questi sapeva del suo proposito di ripristinare i fondi. Il dramma processuale trasla interamente sulla coscienza e sulla rispettabilità del falsario, indi sul supplizio che incombe sui suoi affetti. È questo il punto di vista di Pelham, largo d’indugi sulla perorazione, sui tratti morali e sui legami familiari dell’imputato; veduta che non può sostituire i libri contabili dei fiduciari né le minute processuali, rimaste estranee alla pagina scritta.
