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Giustizia e scandali · Francia

I tre focolai di Étaves

In una fattoria dell'Aisne, un covone brucia all'indomani della modifica di una polizza assicurativa; a gennaio divampano tre focolai simultanei. L'accusa incolpa il fittavolo indebitato, ma la giuria pronuncia l'assoluzione.

La corte d’assise dell’Aisne sedeva il 9 maggio 1873, allorché Jules-Édouard-Hilarion Alliot comparve per rispondere di una serie di incendi divampati nella tenuta da lui condotta a Étaves-Bocquiaux. Un primo sinistro aveva incenerito un covone in dicembre; in gennaio, l’atto d’accusa descriveva tre focolai distinti accesi in due fienili e in un adiacente rustico. Al banco degli imputati, il presidente interrogò Alliot sull’ora dei fuochi, sulla sua presenza nella corte e sul massimale della polizza. Il resoconto giudiziario si chiude con una formula laconica: la giuria rispose negativamente a ogni quesito e Alliot fu mandato assolto.

La vicenda affondava le proprie radici in una locazione farraginosa. Nel settembre del 1871, il commerciante di vini Léonard Lefranc aveva affittato ad Alliot la propria tenuta, un fondo rustico di circa ventidue ettari. Il canone annuo ammontava a 2.223 franchi, esigibile in due rate a giugno e dicembre. Alliot aveva saldato il primo termine soltanto nel settembre del 1872, dopo reiterate rimostranze del proprietario. Alla scadenza successiva, adducendo penuria di numerario, aveva sottoscritto due effetti cambiari da cinquecento franchi pagabili a fine febbraio. La cronaca dell’epoca colloca appunto tali imbarazzi finanziari all’origine della catena di roghi.

La copertura assicurativa del fondo non era stata stipulata in origine da Alliot. I precedenti coloni, i signori Lefiot padre e figlio, avevano assicurato attrezzi, raccolti e rischi locativi per una somma di 16.000 franchi, elevata a 17.250 franchi nel 1870. Con un’appendice del 5 dicembre 1872, Alliot era subentrato nel beneficio della polizza, facendo stimare le proprie scorte vive e morte a 22.500 franchi. Nel rinvio a giudizio, siffatta valutazione veniva tacciata di essere priva di riscontro con il valore reale. Si imputava inoltre all’agricoltore il disegno di trarre indebito profitto dal risarcimento per appianare i debiti: tale era la tesi accusatoria del pubblico ministero, che non coincideva ancora con il verdetto dei giurati.

Il 17 dicembre, a mezzogiorno, Alliot si recò a Fieulaine per apporre la firma sull’appendice contrattuale e sulla polizza concernente quattro covoni. Rientrò a Étaves verso le tre pomeridiane con le copie dei documenti. Un’ora più tardi, uno dei covoni assicurati prese fuoco. L’atto d’accusa riteneva inverosimile attribuire l’incendio a un viandante o a fanciulli visti nei paraggi, sostenendo che la loro presenza sarebbe stata segnalata dal cane da guardia, solito abbaiare all’avvicinarsi degli estranei; né, d’altronde, figuravano a verbale testimonianze di fanciulli effettivamente avvistati. Il giorno seguente, Alliot tornò dall’agente assicurativo per denunciare il sinistro; il giornale rileva come egli non abbia fornito alcuna spiegazione circa l’origine delle fiamme.

L’indennizzo liquidato per questa prima perdita ammontava a 755 franchi. Alliot si era impegnato a versarne 200 a Lefranc quale acconto sull’affitto arretrato, ma venne meno alla promessa. Nella logica inquisitoria, tale mancato pagamento e le scadenze insolute saldavano già in un unico movente il contratto agrario, la garanzia assicurativa e l’incendio. Si potevano allineare date e somme, ma esse non bastavano a dimostrare chi avesse materialmente appiccato il fuoco alla paglia.

Il contratto richiamato negli atti garantiva le attrezzature agricole, le messi e la responsabilità locativa, mentre la clausola aggiuntiva estendeva la tutela a quattro covoni. Tuttavia, il primo rogo ne aveva distrutto uno soltanto, donde l’indennità di 755 franchi. La stampa giudiziaria non reca né la ripartizione analitica del contratto né il valore stimato del covone prima del disastro: i 22.500 franchi di pertinenze rurali non costituivano pertanto la somma pretesa per quell’unico evento. Tale distinzione non dissolve i sospetti gravanti su Alliot, ma impedisce quantomeno di confondere il capitale complessivo assicurato con l’importo effettivamente riscosso dopo il primo danno.

Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, tra le due e le tre, un nuovo incendio divampò negli stabili. Sauvez, un vicino della cascina, scorse un bagliore, balzò dal letto e diede l’allarme constatando il principio del rogo. Il fuoco era scaturito in due punti distanti dei fienili, disposti l’uno parallelamente alla strada, l’altro perpendicolarmente. I paesani accorsero in soccorso. Quando il tetto del fienile posteriore crollò, le fiamme si spensero da sé per mancanza di combustibile: sotto le macerie fumanti i testimoni non rinvennero residui di foraggio o sementi. Secondo l’accusa, in quella rimessa si trovava soltanto una carretta.

La consistenza dichiarata dei beni custoditi divenne così un cardine del sillogismo accusatorio. Si imputava ad Alliot di aver affermato che il fienile sul retro contenesse ottocento balle di foraggio. Quanto all’altro edificio, ove egli asseriva di aver stivato settemila balle di paglia, i testimoni obiettarono che non poteva contenerne più di cinquemila covoni e che appariva per tre quarti vuoto. La perizia tecnica, confrontata con la testimonianza del legatore Camus, quantificava il raccolto di paglia a circa 6.250 balle, da cui occorreva detrarre il consumo per il bestiame sin dall’autunno. Il cronista giudiziario presentò tali divergenze alla stregua di menzogne dell’imputato, tacendo tuttavia i dettagli delle deposizioni difensive e il computo integrale della perizia.

Gli indizi materiali raccolti dagli inquirenti erano molteplici. Nemmeno durante quella seconda notte il cane aveva dato segnali di allarme. Le mura dei due fienili, di solida fattura, non presentavano breccia né fessura alcuna attraverso cui introdurre sostanze infiammabili. Il cortile era chiuso da cancelli: penetrarvi avrebbe imposto di scavalcare i battenti col rischio di destare la cascina. Infine, un vicino di nome Hallez estinse un terzo focolaio in un casotto adibito a stalla, a ridosso della scuderia. Il fuoco aveva intaccato una mensola usata come nido dalle galline e del foraggio ammassato contro la parete. L’accusa scorse in quella disposizione una preparazione metodica, calcolata per propagare le fiamme al resto dell’edificio.

Sottoposto all’interrogatorio formale, Alliot non seppe spiegare l’innesco del primo rogo. Dichiarò di trovarsi nel fienile con il proprio garzone al momento del fatto. Il presidente della corte gli rimproverò di non aver mostrato sollecitudine nel trarre in salvo i raccolti superstiti né nel tutelare i fabbricati contigui; Alliot ribatté di aver operato per quanto gli era possibile, allontanandosi solo a pericolo svanito.

Quanto ai fatti di gennaio, sostenne di essere già a letto quando l’allarme era risuonato. Contestò la simultaneità dei due focolai nelle rimesse e fornì chiarimenti evasivi sul fuoco scovato nell’annesso rustico. La contestazione presidenziale incalzava sulla comparsa dei tre fuochi a così breve distanza di tempo e di spazio: l’accusa deduceva che l’incendiario dovesse possedere una perfetta familiarità con i luoghi. Alliot rispose fermamente: «Non sono stato io, né è stato il mio domestico ad appiccare il fuoco». Interrogato poi sull’aumento della copertura assicurativa, replicò di averla richiesta in previsione di un ampliamento delle proprie coltivazioni.

Il sostituto procuratore Desjardins sostenne la pubblica accusa; l’avvocato de Grilleau assunse il patrocinio dell’imputato. Il resoconto precisa che i testimoni furono sentiti a lungo, ma omette i loro nominativi e il tenore delle dichiarazioni rese a discarico. Al lettore è dunque preclusa la vista integrale del fascicolo processuale vagliato dai giudici popolari. La pagina d’epoca restituisce il vivo scontro delle tesi per poi registrare il solo dato incontrovertibile: la giuria rispose negativamente a tutte le questioni e deliberò l’assoluzione di Alliot.

L’esito del processo non autorizza a tramutare in certezze i sospetti accumulati dal magistrato inquirente. Il succedersi delle polizze, gli effetti cambiari insoluti, la trinità dei focolai e il silenzio notturno del mastino formavano una catena conturbante per i giudici togati; la risposta della giuria rammenta nondimeno che un forte indizio non equivale a una colpevolezza conclamata. Dissoltosi il fumo delle fiamme, il dibattimento non consegna alla storia un colpevole punito, bensì la misura di ciò che la cronaca ha scelto di riferire — e la fermezza del giudizio che vi ha posto fine.

Nota documentaria: Gazette des Tribunaux dell’8 giugno 1873, p. 544, resoconto dell’udienza del 9 maggio dinanzi alla Corte d’assise dell’Aisne. La maggioranza dei fatti e degli indizi è desunta dall’atto d’accusa; le dichiarazioni di Alliot e il verdetto sono riportati a parte. La giuria pronunciò l’assoluzione.

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Il quadro storico e la nostra parte di ricostruzione

La fonte primaria d'archivio consiste nel resoconto processuale a carico di Alliot, pubblicato a pagina 544 della Gazette des Tribunaux. Il testo riassume prevalentemente l'atto d'accusa, riportando in modo sommario le battute d'udienza e il verdetto negativo. Le accuse di frode assicurativa e di incendio doloso sono riferite quali tesi dell'accusa; la giuria mandò Alliot pienamente assolto.

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