La sentenza era stata affissa all’albo comunale affinché l’intero villaggio potesse leggerla. Non rimase intatta fino all’alba. Nella notte del 18 maggio 1889, una mano corse sul manifesto e ne cancellò le righe; poi un uomo si dileguò nell’oscurità, inseguito da due compaesani che credettero di riconoscere il consigliere R. Poche ore più tardi, il messo comunale M. confidò al sindaco di essere stato lui a lordare il foglio. Fu da questa confessione, resa fuori dalle aule di giustizia, che nacque la questione destinata a dividere giudici e giuristi: aveva egli mentito sotto giuramento tacendo il proprio operato?
Il villaggio, designato soltanto con l’iniziale B., viveva da circa un decennio lacerato dalla contesa tra due fazioni: l’una fedele al sindaco, l’altra al parroco. Questo dissidio aveva trovato un nuovo pretesto nel figlio del consigliere R. Il parroco non lo aveva voluto accogliere nel coro; un giorno di funzione, lo aveva fatto scendere dalla tribuna dell’organo. Gli uni vi scorgevano una misura d’ordine all’interno della chiesa, gli altri una palese ritorsione politica. Il padre, persuaso che il figlio avesse subito un oltraggio, si era recato in canonica per chiedere conto al curato. Ne era nata una lite furibonda, e l’uomo non aveva lasciato la casa malgrado le reiterate intimazioni.
Il pretore lo condannò a una settimana di prigione per violazione di domicilio e ingiurie. Autorizzò inoltre il parroco a far affiggere, a spese del condannato ed entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, un estratto del dispositivo sulla facciata del municipio. Il provvedimento, inteso a dare pubblica esecrazione alla condanna, sarebbe divenuto a sua volta il perno di un nuovo processo. In entrambi gli schieramenti si diceva apertamente che l’avviso sarebbe stato strappato. Il sindaco H. incaricò M., il messo comunale, di apporlo la sera del 18 maggio su una bacheca priva di grata. Il consigliere R. era presente. M. gli disse a bruciapelo che lui, al suo posto, non avrebbe mai tollerato un simile affronto.
Due partigiani del curato tornarono più tardi per decifrare il testo al lume di una lanterna. Riferirono che dall’alto era stato sputato loro addosso, e i sospetti caddero sul sindaco; nessun elemento accertato nel corso dell’istruttoria consentì tuttavia di confermare il gesto. I due uomini decisero di piantonare l’edificio, convinti che qualcuno avrebbe manomesso l’atto. Si appostarono dietro il portone di un contadino, a circa dodici metri di distanza, lasciando una fessura socchiusa per spiare gli eventi.
Verso le dieci e mezza, un individuo si avvicinò a passi guardinghi e impiastricciò la carta con la mano. Al primo accenno di allarme, fuggì a gambe levate. I due osservatori lo inseguirono per un breve tratto e asserirono di aver riconosciuto R., nonostante le tenebre fitte. Il riconoscimento diveniva il punto nevralgico della vertenza: essi erano certi di aver visto il consigliere, ma appartenevano alla fazione avversa e la visibilità era pessima. Sennonché, la mattina seguente, M. confessò al sindaco di essere stato lui a imbrattare il manifesto. Era irritato, spiegò, dal fatto che i sodali del curato fossero andati la sera prima a leggerlo con una lanterna.
Quella confidenza non giunse subito al magistrato. Un oste ostile al sindaco e al consigliere R., che vedeva minacciata la propria licenza, sporse denuncia contro R. presso la procura. A sostegno esibì uno scritto dell’ex sindaco, devoto al parroco. In quel borgo, rancori elettorali, rivalità di campanile e interessi bottegai si intrecciavano così strettamente che una querela non poteva certo considerarsi un atto disinteressato. Tali moventi, tuttavia, non bastavano da soli a provare che i testimoni mentissero; ed era proprio questo il nodo che la giustizia doveva sciogliere.
Il 2 luglio 1889, il tribunale mandamentale di Br. giudicò R., imputato di aver dolosamente deturpato, il 18 maggio, un pubblico bando affisso su un edificio municipale. I due fautori del curato deposero sotto giuramento di aver riconosciuto il consigliere. Anche M. affermò, sotto giuramento, di aver sorvegliato il manifesto da una finestra aperta e di non aver scorto R., benché la sua postazione gli permettesse di vederlo. La moglie di R., sentita senza vincolo di giuramento, dichiarò che il marito era andato a letto alle dieci e non si era più allontanato dal suo fianco. Le versioni stridevano; il tribunale ritenne i fatti non sufficientemente provati e assolse il consigliere.
Il pubblico ministero interpose appello. All’udienza dinanzi alla camera correzionale, i primi due testimoni ribadirono sotto giuramento di aver visto R., escludendo ogni scambio di persona. Poi M. lasciò attonita la corte: «Sono stato io», dichiarò, ammettendo di aver deturpato il foglio. Il presidente lo tacciò di miserabile. Il ricorso fu respinto, ma la confessione mutò radicalmente l’asse del procedimento. I due testimoni e il messo comunale furono tratti in arresto e perseguiti per falsa testimonianza.
La posizione dei tre uomini non era affatto identica. I due partigiani del curato avevano realmente creduto, stando alle loro dichiarazioni e alla sentenza successiva, di riconoscere R. La loro certezza era fallace; nondimeno la corte ritenne che non avessero mentito con animo deliberato e li mandò assolti. La colpa di M. appariva più flagrante: egli sapeva chi aveva toccato il manifesto, ma lo aveva taciuto comparendo in veste di testimone. Eppure, il suo silenzio aveva contribuito all’assoluzione di R. e, in sede di appello, aveva finito per disvelare la verità. Il dibattimento si concentrò dunque non tanto sull’autore materiale dell’atto, quanto sui doveri di spontanea dichiarazione che incombono a un teste.
La difesa sostenne che un testimone non è tenuto ad autoaccusarsi. L’articolo 54 del codice di procedura penale consentiva di rifiutare una risposta il cui contenuto potesse esporre chi la rendeva a un’azione penale. M. non era stato interrogato direttamente sul proprio ruolo; il giudice non gli aveva domandato se fosse stato lui a imbrattare il testo. Secondo il difensore, se egli aveva la facoltà di ricusare la risposta a una simile domanda, doveva parimenti poter tacere il fatto senza incorrere nell’accusa di falsa testimonianza. Sostenere il contrario, argomentava la difesa, avrebbe significato permettere che l’omissione di un quesito vanificasse una tutela espressamente accordata dalla legge.
I magistrati accolsero un’interpretazione di segno opposto. Il testimone, osservarono, aveva giurato di dire tutta la verità e di non nascondere nulla. M. conosceva la vicenda meglio di chiunque altro, era comparso per fare luce dinanzi al collegio e sapeva bene quanto contasse l’identità del colpevole. Avrebbe dovuto dichiarare espressamente di rifiutarsi di rispondere su un punto suscettibile di incriminarlo, adducendone i motivi; il suo mero silenzio non equivaleva a una formale eccezione di legge. Il tribunale stabilì che egli era incorso in negligenza ritenendo che il mancato quesito lo autorizzasse a tacere l’essenziale.
La sentenza condannò M. non già per aver inventato l’identità di un terzo innocente, bensì per aver violato colposamente il giuramento prestato alla prima udienza. Gli altri due uomini furono scagionati perché la corte prestò fede a un errore di percezione. Così, quel medesimo manifesto aveva generato tre testimonianze, nessuna delle quali descriveva fedelmente l’accaduto, ma una sola fu ritenuta penalmente illecita: gli uni si erano ingannati sull’ombra vista nella notte; l’altro conosceva l’autore materiale dell’atto e aveva omesso di farne il nome.
La pena inflitta a M. fu di tre mesi di carcere, con scomputo di una frazione della custodia cautelare. Una seconda decisione, pronunciata il 1° febbraio 1890, lo condannò a tre ulteriori settimane e alle spese per il danneggiamento dell’atto pubblico. Le due sentenze sanzionavano due condotte distinte: la materiale alterazione della sentenza affissa e la testimonianza reticente resa dinanzi all’autorità giudiziaria. La prima causa aveva preso le mosse da un foglio lordato; la seconda dal dilemma se un uomo possa sottrarsi al rigore della giustizia serbando il silenzio senza dichiararlo formalmente.
Il cronista del Pitaval contestò la logica della decisione sul giuramento e invitò il lettore a domandarsi se non fossero stati puniti gli innocenti mentre i veri spergiuri sfuggivano alla pena. Tale dubbio appartiene al commento dell’autore, non al dispositivo del tribunale. La sentenza, dal canto suo, distinse l’errore sincero dalla colpa negligente; non poteva scandagliare gli umori delle fazioni del villaggio se non attraverso le deposizioni e gli atti versati in causa. L’astio di paese aveva indotto ciascuno a scorgere nell’oscurità esattamente ciò che già si aspettava di vedere.
Al mattino, sul muro non restava che una carta insudiciata, e nelle case due opposti resoconti della notte. Il processo non cancellò i rancori tra sindaco e curato, né l’affronto patito dal padre, né l’ambascia di M. dinanzi a una formula di giuramento le cui parole sembravano esigere assai più di quanto gli fosse stato chiesto. Nondimeno fissò un confine inflessibile: al testimone consapevole della propria colpa, la corte imponeva di dichiarare apertamente il proprio silenzio. Il manifesto era stato cancellato con una manata; la legge, invece, si fermò su ciò che non era stato detto.
