Aveva annunciato alla famiglia che partiva per lavorare a Orano. Il viaggio avrebbe dovuto rimettere ordine nella sua esistenza; gliene fornirono i mezzi. Juan Oliva Moncusí prese invece la via di Madrid. Portava con sé un proposito che non aveva confidato a quanti finanziavano il suo cammino: uccidere il re di Spagna.
Il 15 ottobre 1878 si trovava nella capitale. Gli restavano dieci giorni prima del passaggio di Alfonso XII per la calle Mayor. La sentenza che lo avrebbe avviato al garrota ripercorre quei preparativi senza concedere loro la veste d'una vasta società segreta. Oliva riconosceva le proprie convinzioni repubblicane federali e una passata appartenenza all'Internazionale; affermava di non aver associato alcuno al proprio disegno. Agli inquirenti bastavano un uomo, un'arma, delle carte. Il complotto, dal canto suo, avrebbe esatto altre prove.
Stando ai fatti accertati dai giudici, il disegno risaliva al ritorno del sovrano in Spagna. A Tarragona, Oliva l'aveva già seguito da una barca, quando il re si accingeva a sbarcare. Aveva pure contemplato la possibilità di colpirlo nella cattedrale. Quell'occasione era andata perduta per una ragione singolarmente banale: nella fretta, aveva dimenticato l'arma. La distrazione aveva salvato un re; non aveva affatto sanato un'ostinazione.
A Madrid, questa volta, predispose la sua postazione. Il giorno del corteo reale percorse l'itinerario, entrò in un caffè e scrisse le ultime righe di un diario in cui annunciava il gesto. Scelse un tratto angusto della via. Quel luogo avrebbe accorciato la distanza dall'uomo offerto dal corteo agli sguardi di tutti. Ogni spettatore cercava un buon posto per vedere; Oliva ne cercava uno per sparare.
Si appostò davanti alla farmacia detta della Regina Madre, tra piazza San Miguel e piazza de la Villa. Vestito da operaio, confuso tra la folla in attesa, non si distingueva ancora dagli altri. Il re sopraggiunse con la scorta. A pochi passi, Oliva aprì il fuoco.
Alfonso XII non fu toccato. Il proiettile concluse la sua traiettoria deformandosi; un soldato lo raccolse dopo che gli ebbe sfiorato l'uniforme senza ferirlo. Alcuni testimoni videro Oliva gettare la pistola. L'uomo fu bloccato all'istante. Nel momento stesso in cui gli occhi si distoglievano dal monarca per cercare l'origine della detonazione, il progettato regicidio si tramutava in attentato fallito.
L'esito pareva semplice: nessuno era stato ucciso. Occorreva tuttavia stabilire che cosa quel fallimento mutasse nell'entità della pena. Per la giustizia, l'assenza della morte non cancellava né l'intenzione né l'atto consumato. Bisognava determinare se Oliva avesse davvero impiegato un mezzo idoneo a cagionare la morte, e se il re dovesse la propria vita a una circostanza indipendente dalla volontà dell'attentatore.
Gli inquirenti repertarono la pistola, le munizioni rimaste, i fogli manoscritti a matita e le testimonianze. Gli armaioli esaminarono i proiettili. La loro perizia concluse che l'arma poteva risultare letale alla distanza considerata. Furono ispezionate anche le facciate; vi si scorgevano varie scalfitture, ma nessuna poté essere ricondotta con certezza allo sparo. La strada non restituì dunque una traiettoria nitida. Aveva offerto il proiettile e i testimoni, cosa ben diversa dalla ricostruzione geometrica del colpo.
Oliva ammetteva di aver voluto uccidere. Sosteneva di non odiare Alfonso XII come individuo, bensì la tirannia che a suo giudizio incarnava. Tale distinzione, capitale ai suoi occhi, non spostava affatto il corpo preso di mira. Il monarca in carne e ossa era stato bersagliato in nome di un'idea; il tribunale giudicava l'uomo che aveva fatto fuoco contro una persona.
La difesa cercò un varco altrove. Oliva era responsabile dei propri atti? Furono interrogati i familiari; si consultarono istituti per verificare un eventuale ricovero pregresso. Quattro medici lo visitarono: due designati dalla difesa, due dal giudice. Tre non riscontrarono alcuna affezione idonea ad abolirne le facoltà. Il quarto non affermava con certezza la demenza, ma lasciava impregiudicata l'ipotesi di una «monomania» e richiedeva un periodo di osservazione clinica prima di giungere a conclusioni definitive.
Tale divergenza non fu tramutata in un'incertezza a favore dell'imputato. La corte ritenne non dimostrata l'alienazione mentale. Qualificò l'attentato come tentato regicidio e mantenne le circostanze aggravanti della premeditazione e dell'agguato preordinato a escludere ogni difesa della vittima. La condanna a morte fu confermata dall'Audiencia di Madrid il 27 novembre.
I difensori ricorsero per cassazione. Censuravano in particolare il rifiuto del magistrato di accordare maggior tempo per produrre prove, nonché la reiezione di un'istanza concernente un altro istituto di cura. Contestavano inoltre la qualificazione giuridica del reato e delle aggravanti. Un antico proposito omicida, argomentavano in sostanza, non doveva essere computato due volte: prima quale elemento costitutivo del disegno, poi come aggravante automatica. Invocavano infine il traviamento emotivo, l'ossessione e lo stato mentale del loro assistito.
Ai primi di dicembre, ai legali erano stati concessi cinque giorni per formalizzare i motivi di ricorso. Avevano contestato la brevità del termine, reiterando le richieste senza ottenere soddisfazione. Il pubblico ministero chiese allora che i ricorsi fossero dichiarati perenti; la difesa protestò per la compressione dei propri diritti. Il dibattimento ebbe comunque luogo, e le questioni di diritto vennero discusse oralmente su autorizzazione della Corte. Dietro il rigore formale degli atti, la disputa investiva anche il tempo: quello invocato dai difensori costituiva l'ultimo margine entro cui un supplemento d'indagine avrebbe potuto mutare l'esito.
Il Tribunale Supremo replicò punto per punto il 27 dicembre. Ritenne congrui i termini accordati e sufficienti gli accertamenti già svolti. Ricordò che l'impugnazione, a fronte d'una pena capitale, doveva essere esaminata per obbligo di legge: neppure l'inerzia della difesa dispensava la corte da tale sindacato. Quella garanzia restava intatta; non bastò tuttavia a cassare la sentenza.
Per i magistrati, la premeditazione non era consustanziale a ogni regicidio. Questo avrebbe potuto essere ideato ed eseguito senza una così prolungata persistenza; eppure i viaggi, le occasioni mancate e la postazione prescelta ne provavano la sussistenza. La folla, che sembrava condannare il tiratore a una cattura certa, aveva altresì celato il suo gesto al sovrano. L'impossibilità di fuggire non cancellava perciò il vantaggio carpito alla vittima.
Così ogni varco tentato dagli avvocati si richiuse. Il fallimento dello sparo non fu reputato un recesso volontario; la riserva d'un medico non si convertì in non imputabilità; i rilievi di rito non condussero a un nuovo processo. Oliva fu giustiziato il 4 gennaio 1879.
Aveva ingannato i suoi sulla destinazione del viaggio, ma non aveva taciuto ai giudici il fine ultimo del proprio gesto. Il diario, gli spostamenti e le confessioni congiurarono contro di lui. La pallottola aveva mancato il re; tutto ciò che egli aveva compiuto prima raggiunse in pieno il condannato.
