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Imposture e fortune · Francia

L’anno svanito dal contratto

Un calzolaio è costretto a lasciare la bottega con un anno d’anticipo rispetto alla data apposta sul contratto. Il sottoscrittore nega con giuramento la propria calligrafia, finché una perizia calligrafica non trascina la locazione dinanzi alla giustizia penale.

Mancava un anno all’alloggio del commerciante di calzature. Un anno intero, promesso sulla carta, svanito allorché il proprietario annunciò che bisognava sgomberare i locali. Nella casa al civico 116 di rue du Bac, la differenza tra il luglio del 1877 e il luglio del 1878 non era una mera sottigliezza di calendario: segnava il confine tra il tempo su cui un locatario riteneva di poter contare e quello che gli veniva effettivamente concesso. La vertenza avrebbe potuto limitarsi a una controversia sulla locazione e sui danni. Ma l’uomo che aveva aggiunto la data al contratto aveva poi giurato di non averla scritta. Quel giuramento condusse Étienne Jeanton dinanzi al tribunale correzionale.

Il 26 giugno 1878, l’ottava sezione parigina, presieduta da Boulanger, fu chiamata a esaminare questa singolare traslazione da una causa civile a un procedimento penale. Jeanton aveva cinquantadue anni e fabbricava lime. Il suo avversario, Hertemann, vendeva calzature. I rispettivi mestieri non li avevano messi in rotta di collisione; a dividerli era un appartamento al secondo piano, di cui lo stesso Jeanton era conduttore. Sublocandolo, aveva promesso a un altr’uomo un godimento che dipendeva anzitutto dalla sua locazione principale. L’intera vicenda risiedeva in tale dipendenza: non si poteva conoscere la durata della sublocazione senza sapere quando sarebbe spirato il contratto primario.

La prima scrittura era stata stipulata il 1° luglio 1875, per un canone di ottocento franchi l’anno. La sua stesura rinviava semplicemente alla scadenza del contratto principale. Hertemann aveva chiesto di prenderne visione; Jeanton non glielo aveva mostrato. Il commerciante aveva allora sollevato un’obiezione assai concreta: gli si accordava, diceva, una sublocazione per tre anni, ed era necessario che tale durata figurasse chiaramente. Una formula che rimandasse a un atto invisibile non recava alcuna rassicurazione a colui che avrebbe dovuto sborsare la pigione. Propose di stracciare la scrittura e di redigerne un’altra.

Jeanton preferì una via meno radicale. Stando alla deposizione di Hertemann, dichiarò che vi avrebbe posto rimedio, quindi aggiunse di proprio pugno la menzione che fissava la scadenza del contratto principale al 15 luglio 1878. Il commerciante fece poi registrare l’atto. Aveva preteso un chiarimento, ottenuto una data e conservato un documento: la discussione pareva chiusa. L’intervento materiale era modesto, una riga aggiunta a un contratto già steso. Eppure, quella riga avrebbe pesato più di ogni giustificazione fornita a posteriori. Conferiva alla promessa una forma suscettibile di essere riletta, mostrata e sottoposta a una perizia.

Nell’aprile del 1877, il proprietario dello stabile, Leguillette, avvertì Hertemann che avrebbe dovuto andarsene il 15 luglio seguente. Non era dunque l’estate del 1878 a schiudersi davanti a lui, bensì quella del 1877. Il negoziante lasciò i locali e chiese a Jeanton il risarcimento dei danni. La cronaca giudiziaria non elenca le spese del trasloco né i contraccolpi commerciali dello sgombero; mostra invece come la carta sia passata dal fascicolo d’una locazione a quello d’un processo. Hertemann aveva accettato l’alloggio fidando su una durata pattuita. Chiedeva ora ragione del fatto che quella durata gli era stata sottratta.

Dinanzi al tribunale civile, Jeanton non si limitò a contestare il senso della postilla. Negò di esserne l’autore. All’udienza del 24 aprile 1878, dinanzi alla quinta sezione, gli fu deferito su questo punto un giuramento suppletorio: aveva aggiunto egli stesso la clausola? Egli giurò che non proveniva dalla sua mano. Secondo la requisitoria dell’accusa, Hertemann perse allora la causa. Per il commerciante, non era più in discussione soltanto la parola data all’atto della sublocazione. La parola pronunciata al cospetto dei giudici gli aveva appena precluso la via del ristoro.

Hertemann sporse immediata querela alla procura. L’istruttoria chiamò in causa Alfred Gobert, commesso principale della Banca di Francia e perito calligrafo presso i tribunali. La scrittura gli fu sottoposta affinché esaminasse l’aggiunta contestata. La sua perizia, riportata negli atti, fu perentoria: attribuiva la menzione a Jeanton. All’udienza correzionale, all’età di quarantaquattro anni, Gobert confermò tale valutazione. Il dibattimento veniva così ricondotto a un oggetto materiale. Non si trattava di scandagliare le intenzioni che i due contraenti avevano nutrito tre anni prima, bensì di porre a confronto una grafia conservata con la negazione di colui a cui la si attribuiva.

A mano a mano che l’inchiesta progrediva, le risposte di Jeanton mutarono terreno. A quanto riporta la requisitoria, egli sostenne di aver forse frainteso il quesito formulato all’atto del giuramento, di essere duro d’orecchi e che la memoria non gli consentiva più di rispondere con fermezza. L’accusa scorse in tali spiegazioni successive altrettante scappatoie e le bollò con severità. Questa severità apparteneva al pubblico ministero. Il resoconto conservava tuttavia un’altra voce, quella di un professionista che aveva trattato con l’imputato e che riferiva della difficoltà a ottenere da lui spiegazioni coerenti.

Costui era Lamy, patrocinatore presso il tribunale civile. Era stato incaricato da Jeanton di comporre la lite con Hertemann. Testimoniò di aver notato un certo offuscamento nelle facoltà del suo assistito e di non aver mai ricavato un chiarimento preciso su quella famigerata aggiunta. Il suo intervento, nondimeno, non si esauriva in tale constatazione. Quando Jeanton gli aveva comunicato la querela, Lamy aveva subordinato la prosecuzione del proprio patrocinio a una condizione: versare alla controparte l’ammontare dei danni originariamente pretesi. Duemila franchi furono così consegnati, per il suo tramite, nelle mani del collega che rappresentava Hertemann.

Tale somma introduceva nel fascicolo un fatto ben distinto dalle promesse e dalle smentite: un esborso era stato effettivamente compiuto. Esso non esimeva però il tribunale dal vagliare il giuramento. Lamy poteva testimoniare del versamento e dei rapporti con il proprio cliente; Gobert poteva pronunciarsi sulla mano che aveva vergato la frase; Hertemann poteva narrare come avesse ottenuto quella data. Deposizioni che investivano snodi diversi della medesima vicenda. Il tribunale le ascoltava adesso insieme, dopo che una prima sentenza civile aveva offerto alla lite una risoluzione che la querela penale rimetteva ora in discussione sotto altra luce.

Il presidente tornò direttamente alla riga del contratto. Rammentò a Jeanton le conclusioni appena esposte dal perito e gli attribuì la grafia aggiunta. L’imputato rispose che era possibile l’avesse scritta lui, ma che non ne sapeva nulla. Asserì di aver tentato di riordinare i propri ricordi senza riuscire a prendere posizione. Boulanger gli oppose allora la sua precedente dichiarazione: in sede civile, aveva giurato che la clausola non fosse opera sua. Jeanton invocò nuovamente l’udito difettoso e i vuoti di memoria. All’intransigenza del giuramento faceva seguito una risposta evasiva; un mutamento che restava ormai esposto allo sguardo dei magistrati chiamati a giudicarlo.

Il sostituto procuratore Calary chiese l’applicazione della legge e il difensore dell’imputato svolse la sua arringa. Il tribunale condannò Jeanton a un anno di reclusione e a cinquanta franchi di ammenda. La cronaca si arresta a tale verdetto; tace del suo avvenire e delle modalità con cui la pena venne espiata. Lascia anzitutto un reperto assai comune al centro del dibattimento: una riga manoscritta che aveva rassicurato un inquilino prima di essere sconfessata sotto giuramento. Hertemann aveva preteso che si precisasse un termine. Quella cautela medesima aveva serbato la traccia con cui la perizia calligrafica finì per sgretolare la menzogna.

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Il terzo anno

Questa narrazione segue una mercantessa che scopre, alla vigilia dello sfratto forzato, due esemplari inconciliabili del proprio contratto d’affitto. L’uno reca un anno in più rispetto all’altro. Per rintracciare l’autore della postilla, la donna risale la catena di coloro che hanno custodito l’atto: proprietario, intermediario ed ex socio. Ogni mossa mette a repentaglio la sua bottega e disvela un debito che credeva saldato. La posta in gioco consisterà nel salvare l’attività commerciale senza piegarsi al silenzio offertogli in cambio. Personaggi e peripezie saranno interamente d’invenzione; soltanto il contrasto tra una promessa scritta e una smentita in giudizio deriverà dal caso storico.

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Una riga di troppo

Un perito calligrafo riceve un contratto la cui clausola controversa pare agevole da attribuire. In questo romanzo, una serie di scritture contraddittorie lo costringe tuttavia a riconsiderare i propri metodi d’indagine e la fiducia riposta in chi gli fornisce i documenti. Una locataria caduta in rovina pretende una risposta sollecita; un patrocinatore intende riparare il torto prima del processo; il firmatario dichiara di aver smarrito la memoria. L’indagine scoperchierà un groviglio di dipendenze immobiliari in cui ciascuno detiene un frammento della verità documentaria. Trama, relazioni e meccanismo fraudolento saranno ideati per il romanzo, senza essere imputati ai protagonisti storici.

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Le promesse registrate

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Il quadro storico e la nostra parte di ricostruzione

Resoconto del 27 giugno 1878 relativo all’udienza del 26 giugno. La sublocazione risale al 1° luglio 1875; scadenza del 1878 scritta contro sgombero al 15 luglio 1877; giuramento del 24 aprile 1878. Risultano distinti la requisitoria, la deposizione di Hertemann, la perizia di Gobert e i rilievi del patrocinatore Lamy. Il versamento di 2.000 franchi non deve essere inteso come un’ammenda: la pena inflitta è di un anno di reclusione e 50 franchi di ammenda. I presunti deficit cognitivi non costituiscono una diagnosi medica. Nulla è documentato circa il destino dell’imputato dopo la condanna.

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