Nel fienile in cui John Jessop e John Allock si erano ritirati, i due amici bevvero ciascuno la metà del laudano. Avevano stabilito di morire insieme. Li ritrovarono privi di sensi; Jessop si riebbe, ma Allock soccombette. Il superstite fu tradotto dinanzi alla corte d’assise di Nottingham con l’accusa di aver aiutato il compagno a darsi la morte.
Il 4 febbraio 1887, il giudice Field presiedeva la sessione. Jessop sedeva al banco degli imputati con la duplice imputazione di tentato suicidio e di aver prestato ad Allock un ausilio tale da renderlo, agli occhi della pubblica accusa, un omicida. L’azione penale poggiava su un dato tanto elementare quanto terribile: due uomini avevano concertato insieme la propria fine, ma uno solo restava a rispondere di quel patto dinanzi al tribunale.
Erano amici, entrambi disoccupati e privi di mezzi. Ciascuno aveva perduto il proprio posto; nessuno dei due sapeva come emergere da tanta miseria. Stando alle dichiarazioni rese da Jessop prima del dibattimento, fu Allock a proporre l’estremo gesto, domandandogli se fosse disposto a morire con lui. Jessop rispose di non aver più alcun gusto per la vita e che lo avrebbe seguito. Allock disponeva già di una boccetta di laudano, ma la dose non parve loro sufficiente. Ne acquistarono dell’altro presso svariati droghieri e farmacisti, riunendo infine il veleno in un unico recipiente.
Raggiunsero un fienile e ne divisero le gocce con meticolosa esattezza: ciascuno ne inghiottì la metà. Ben presto entrambi persero conoscenza. Alcuni passanti li scoprirono esanimi a terra e tentarono di richiamarli in vita. Jessop riprese i sensi e si ristabilì a poco a poco; le cure non valsero invece a salvare Allock, che fu sepolto. L’eguaglianza di quella spartizione si arrestava lì. Chi aveva scelto la morte si ritrovava ormai solo al cospetto dei giudici.
L’accusa formulava due capi d’imputazione ben distinti: il tentato suicidio di Jessop e la sua partecipazione alla morte di Allock, rubricata come omicidio. Per la Corona, la sopravvivenza del primo non scioglieva affatto l’accordo stretto nel fienile; rendeva unicamente possibile quel processo che il defunto non poteva più subire. Horace Smith e Bruce Russell sostenevano tale tesi dinanzi al collegio giudicante. All’avvocato Appleton spettava, di contro, il compito di far intendere la differenza sostanziale tra il proporre un patto e l’acconsentirvi solo in un secondo momento.
Jessop aveva riferito a più persone come fosse nata l’idea. Il suo resoconto attribuiva l’iniziativa ad Allock, il quale aveva procurato la prima boccetta e formulato la proposta. Gli atti evidenziavano tuttavia anche il concorso dell’imputato nell’acquisto delle dosi supplementari e nella divisione della mistura. Non si trattava, dunque, di uno spettatore estraneo che avesse semplicemente assistito a una risoluzione improvvisa: il sopravvissuto ammetteva di aver condiviso il disegno e di aver assunto la propria parte di veleno. Il nodo consisteva nello stabilire se tale intesa facesse di lui, per ciò stesso, l’autore della morte dell’amico.
Agli occhi dell’accusa, il diritto inglese non lasciava adito a dubbi. Il suicidio vi era equiparato a un omicidio perpetrato contro se stessi, e il relativo tentativo a un tentato omicidio. Chi recideva la propria esistenza si sottraeva alle sanzioni terrene; chi sopravviveva doveva rispondere del proprio gesto dinanzi all’assise. Allorché due individui convenivano di togliersi la vita, ciascuno diveniva complice della morte dell’altro. Se uno spirava e l’altro sopravviveva, quest’ultimo poteva dunque essere perseguito per l’assassinio del compagno, oltreché per il proprio tentato suicidio. Il procuratore chiedeva che Jessop fosse dichiarato colpevole in virtù di tale principio.
La difesa oppose a siffatta interpretazione un precedente giurisprudenziale, il caso Regina contro Alison. In quella circostanza, l’imputato aveva procurato il tossico persuadendo il compagno a inghiottirlo. Nel caso di specie, eccepiva l’avvocato Appleton, Allock aveva già risolto di morire e aveva avanzato la proposta del patto; Jessop si era limitato ad aggregarsi a una determinazione altrui. Tale distinzione toccava il cuore del dibattito: colui che trascina un uomo esitante verso il veleno poteva forse essere equiparato a chi accetta di morire insieme a un amico già risoluto? Per Appleton, la volontà di Allock preesisteva al consenso di Jessop; l’adesione del secondo non poteva pertanto essere confusa con l’istigazione del primo. Per la Corona, al contrario, il patto e il reciproco ausilio costituivano elementi sufficienti nel momento stesso in cui entrambi avevano dato esecuzione al disegno.
Il giudice Field rigettò il distinguo sollevato da Appleton. Significò ai giurati che, ove avessero ritenuto provato il comune proposito — prova che egli reputava pienamente raggiunta —, avrebbero dovuto dichiarare Jessop colpevole. La giuria si conformò a tale istruzione per la morte di Allock, pur raccomandando il superstite alla clemenza della sovrana. La difesa aveva inteso scindere l’iniziativa di Allock dall’adesione di Jessop; il verdetto considerò il patto come un blocco indivisibile.
Spettava al magistrato fissare la sanzione. Field condannò Jessop alla forca; in seguito, la Corona commutò la pena nella reclusione a vita. Il compilatore chiarisce che il magistrato era tenuto a pronunciare la pena capitale a fronte di un verdetto di colpevolezza per omicidio, rimettendo alla regina l’esercizio della grazia. Egli rammenta altresì come un tempo il magistrato potesse registrare la condanna sospendendone contestualmente l’esecuzione in attesa di un ordine reale, prassi descritta come un’anticipazione quasi certa della grazia. La riforma legislativa avrebbe soppresso tale facoltà affinché il giudice non sovrapponesse il proprio apprezzamento dei fatti a quello espresso dal collegio dei giurati.
Dopo l’intervenuta commutazione, l’autore prosegue la propria requisitoria contro la norma. Spinge il paradosso sino a sostenere che lo Stato avrebbe perpetrato su Jessop, in nome della legge, ciò che l’uomo aveva inteso fare a se stesso; la grazia, a suo giudizio, gli salvava la vita senza tuttavia mondarlo dall’infamia di omicida né emendare la stortura della norma. Scrive che il Parlamento, assorbito da altre contingenze, non si curò della questione e che il Times, l’indomani, vi consacrò appena una manciata di righe. Egli invocava una riforma e una codificazione organica del diritto penale; ai suoi occhi, l’inerzia delle istituzioni derivava anche dal fatto che una simile impresa non prometteva dividendi di partito né scalate al potere. Scorgeva nella clemenza sovrana il tardivo e fragile rimedio a una legge che reputava assurda. Questo commento appartiene a lui, non al tribunale. Separava così la legalità formale della sentenza dalla sua intrinseca equità: il verdetto poteva pur conformarsi alla dottrina propugnata da Field e rimanere, nondimeno, scandaloso. La controversia, dal canto suo, rimase aperta.
