A Dean Park, nei pressi di Kilmarnock, il vento e la grandine rendevano malagevole distinguere le parole. Il 7 dicembre 1816, un testimone calcolò in circa quattromila le persone convenute per discutere una petizione a favore della riforma parlamentare. Alexander M’Laren, tessitore, prese la parola per primo. Quel breve discorso, pronunciato nel frastuono della bufera, era destinato a diventare il punto più controverso di un processo per sedizione.
La riunione non era stata improvvisata quella mattina. Alcuni abitanti di Kilmarnock si erano costituiti in comitato per preparare un’assemblea pubblica e deliberare sui modi per dare voce alle proprie rimostranze. I testimoni descrissero una classe operaia provata dalla penuria di lavoro. Un intermediario dell’industria della mussola, chiamato a deporre sui salari, stimò che un tessitore solerte potesse guadagnare allora appena pochi scellini alla settimana, al prezzo di interminabili giornate. Gli uomini del comitato intendevano indirizzare petizioni al Principe Reggente e a entrambi i rami del Parlamento; diversi testimoni confermarono che l’adunanza era stata convocata a tale scopo.
Stando ai testimoni della difesa, M’Laren non era un oratore consumato. Gli era stato chiesto di aprire l’assemblea dopo il rifiuto di altri. Poco prima dell’inizio esitava ancora e, secondo un membro del comitato, si ritirò brevemente in una locanda per buttare giù qualche appunto. La pioggia, il vento e la grandine disturbavano l’ascolto; i testimoni colsero frammenti differenti. Andrew Finnie rammentava l’invito a deporre le petizioni ai piedi del trono, dinanzi al Principe Reggente, la cui bontà d’animo — così recitava il passo — avrebbe dovuto indurlo ad ascoltare la voce del suo popolo. Ricordava poi una formula che legava il rifiuto d’ascolto alla lealtà dei sudditi, pur oscillando tra «le grida» e «la voce» del popolo. Anche William Merrie ricordava la chiusa — «all’inferno con» oppure «per la fedeltà» — senza saper ricostruire con precisione il resto della frase.
Al processo, quella formula assunse una portata diversa. Il resoconto a stampa dell’adunanza ne offriva una versione più nitida ed estesa: se il principe avesse respinto la petizione, avrebbe perso la fedeltà dei suoi sudditi. Il seguito — «al diavolo la nostra fedeltà», stando alle parole riportate — fu attribuito al discorso pronunciato, ma non figurava nel testo stampato: l’esemplare esibito in aula presentava uno spazio bianco in quel punto. Thomas Murray, operaio nella tipografia di Hugh Crawford, dichiarò che il manoscritto originale era stato distrutto dopo la composizione e ricordò un passaggio cassato, riscritto e interlineato; incapace di decifrarlo, disse di aver lasciato il bianco. Quando l’esclamazione venne discussa in aula, la difesa eccepì che il termine non compariva nella pubblicazione. L’opuscolo conservato agli atti non consentiva dunque di confrontare le parole contestate con la loro stesura originaria.
Il comitato discusse sull’opportunità di dare alle stampe i discorsi e le risoluzioni. M’Laren avrebbe preferito che il proprio intervento non venisse pubblicato; anche Thomas Baird, droghiere e membro del comitato, si oppose al passaggio sulla fedeltà, giudicandolo sconveniente. Tali obiezioni non arrestarono tuttavia il progetto. Baird riconobbe di aver preso parte alla supervisione della stampa, di aver corretto alcuni refusi grammaticali e di aver ricevuto una partita di opuscoli nella propria bottega, vendendoli a quattro pence la copia. Il tipografo stimò la tiratura in circa quattrocento esemplari, senza poter precisare quanti ne fossero stati consegnati a Baird.
Nel corso delle deliberazioni del comitato, la controversia sul testo mutò ancora forma. James Samson dichiarò di aver assistito a una riunione in cui si esaminava il manoscritto di M’Laren. A suo dire, Baird vi aveva aggiunto a matita alcune parole destinate a integrare il resoconto dell’assemblea. M’Laren era presente, ma Samson non riferì alcuna obiezione da parte sua. Altri testimoni affermarono che Baird aveva condannato la frase e ne aveva auspicato l’eliminazione. Gli atti processuali non risolvono del tutto tale contraddizione: l’uomo che si era opposto alla pubblicazione di un passaggio avrebbe anche contribuito, stando a Samson, a inserirlo nel manoscritto consegnato al tipografo.
L’atto d’accusa non si limitava a quella singola frase. Imputava a M’Laren un discorso atto a screditare il governo e il parlamento, e a Baird la pubblicazione di un testo che riportava anche i discorsi e le risoluzioni dell’adunanza. La pubblica accusa presentava quelle pagine come un corpo organico di sedizione, sostenendo che le critiche alla Camera dei Comuni, gli appelli alla riforma e l’ipotesi di una fedeltà revocabile fomentassero il dissenso contro l’ordine costituito. La difesa replicò che la cittadinanza si era radunata al solo scopo di promuovere una petizione; i sudditi avevano il diritto di esporre le proprie rimostranze, di discutere i provvedimenti auspicati e di indirizzare le proprie istanze alle autorità competenti.
In udienza, il dibattito si incentrò tanto sul senso delle parole quanto sulla loro consistenza probatoria. Finnie ribadì di aver udito la formula finale, ma le avverse condizioni meteorologiche rendevano malsicuro l’ascolto e le parole esatte vacillavano nella memoria. M’Laren aveva ammesso di aver tenuto un discorso e di aver consegnato un manoscritto per la pubblicazione, precisando tuttavia che il resoconto era solo «prossimo» a quanto effettivamente pronunciato e contestando la redazione del passo sulla lealtà. Riconosceva inoltre di aver redatto alcuni paragrafi del testo, pur asserendo di non averli pronunciati durante l’adunanza. Baird, dal canto suo, non aveva preso la parola davanti alla folla, ma il suo ruolo nella preparazione e nella vendita dell’opuscolo fu accertato da diversi testimoni e dalla sua stessa confessione.
I difensori insistettero sulla distinzione tra la richiesta di una riforma e l’istigazione alla violenza. Evocarono le petizioni regolarmente inviate al Reggente e al Parlamento, la condotta pacifica dell’assemblea, l’onorabilità dei due imputati e l’assenza di disordini a Kilmarnock nei giorni successivi. La loro tesi non mirava a dimostrare che ogni frase dell’opuscolo fosse ponderata: ammettevano l’asprezza di alcuni toni, ma sostenevano che un’espressione rozza non bastasse a comprovare un disegno sedizioso. Il procuratore, al contrario, leggeva i passaggi nel loro insieme, affermando che la censura contro la Camera e la minaccia condizionale di disconoscere la fedeltà al sovrano travalicassero i limiti di una legittima petizione.
Il frontespizio reca le date dal 5 al 7 marzo 1817. Per il verdetto, il volume riporta un’intestazione al 7 aprile, mentre l’atto della giuria d’assise è datato 6; l’avvocato della difesa, Jeffrey, fece notare come tale giorno cadesse di domenica. Al termine del dibattimento, la corte d’assise dichiarò M’Laren colpevole a maggioranza e Baird colpevole all’unanimità. I giurati raccomandarono entrambi gli imputati alla clemenza della corte in virtù della loro irreprensibile condotta passata.
La corte li condannò a sei mesi di reclusione nel Tolbooth di Canongate, a Edimburgo, imponendo loro di versare una cauzione di buona condotta per la durata di tre anni. Il dispositivo scritto fissò la cauzione a duecento sterline per Baird e a quaranta per M’Laren. Uno dei giudici aveva proposto verbalmente trecento sterline per Baird, prima che la sentenza definitiva ne confermasse duecento. Lo scarto non è trascurabile: gli atti conservano tanto la deliberazione orale dei magistrati quanto l’importo infine decretato.
L’adunanza di Dean Park si era aperta con una petizione di popolo; si chiuse, nelle carte a stampa, con la condanna di due uomini per sedizione. Tra questi due estremi rimasero un manoscritto distrutto, una frase colta a stento sotto la grandine, correzioni contestate e un opuscolo venduto sul banco di una drogheria. Il verdetto sancisce una colpevolezza definita dal tribunale. Non trasforma tuttavia ogni ricordo in certezza, né ogni vocabolo impresso nella carta in voce inconfutabile. In questa vicenda, la carta è al contempo il corpo del reato e il reperto la cui assenza — quella del manoscritto originale — impedisce per sempre di comporre la contesa.
